Tel. 02 87 166 023- mail [email protected]
Il quadro normativo di riferimento per chi si avvicina all'acustica parte da due fonti del diritto: le direttive europee e la normativa nazionale. Vediamole brevemente nei loro punti salienti.
La normativa europea che riguarda tutti gli operatori del settore, dai progettisti, ai costruttori ed ai produttori di materiali è la Direttiva 89/106/Cee, intitolata "Requisiti essenziali applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto". Si tratta di una legge quadro e pertanto va interpretata come un insieme di linee guida cui si dovranno ispirare le normative nazionali. E' composta da più titoli e il titolo 5 è dedicato al rumore.
5. Protezione contro il rumore
L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
Le normative nazionali che più interessano sono, nell'ordine temporale, quelle che seguono. Puoi cliccare e accedere alle descrizioni approfondite.
Stabilisce i principi generali per il benessere acustico
Sia per l'ambiente esterno che per l'ambiente abitativo, si adempie inoltre
quanto disposto dall'art. 117 della nostra Costituzione.
E' utile evidenziare alcuni articoli fondamentali:
art.2 - definizioni
Riporta le definizioni di: inquinamento acustico, ambiente abitativo,
sorgenti sonore, valori limite di emissione ed immissione (assoluti e
differenziali), quindi c'è un lessico (una terminologia) a cui tutti gli
operatori del settore dovranno uniformarsi;
n Delinea la figura di un professionista, iscritto in appositi elenchi
regionali, che è abilitato ad eseguire le misurazioni ed i collaudi, questo
è il "tecnico competente" cioè il verificatore.
art.3 - competenze dello Stato
Allo stato spetta dettare le regole del gioco, quindi tra le altre cose:
Il tutto con degli strumenti specifici come i decreti attuativi.
art.4 - competenze delle Regioni
Alle Regioni spetta il coordinamento ed il controllo dell'attività sui Comuni, pertanto:
art.6 - competenze dei Comuni
Ai Comuni spetta il controllo dell'attività sul proprio territorio, in particolare la classificazione del territorio comunale. Questo è un atto fondamentale, si tratta della caratterizzazione acustica proprio territorio, una vera e propria "zonizzazione" che deve essere coordinata con gli altri strumenti urbanistici, come il Piano Regolatore.
art.8 - impatto acustico
Prima di realizzare una qualsiasi nuova opera sul territorio comunale è necessario verificare quanto questa possa "disturbare" con l'apporto di nuovo rumore, oppure quanto possa "essere disturbata" dall'ambiente esistente.
La documentazione di impatto acustico o di clima acustico dovrebbe essere
quindi allegata alle domande per l'avvio di ogni iniziativa realizzativa o
di esercizio sul territorio comunale.
Scarica la L.Q. 26 ottobre 1995, n. 447 (formato PDF - 78 KB)
Legge quadro sull'inquinamento acustico.
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie generale n. 254, 30/10/1995)
Stabilisce i valori limite delle sorgenti sonore rispetto le classi di
destinazione d'uso del territorio.
Questa normativa trova infatti applicazione una volta realizzata la classificazione del territorio di ogni Comune. Riguarda direttamente l'esposizione umana nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.
Classificazione del territorio comunale
CLASSE I |
- aree particolarmente protette |
CLASSE II |
- aree destinate ad uso prevalentemente residenziale |
CLASSE III |
- aree di tipo misto |
CLASSE IV |
- aree di intensa attività umana |
CLASSE V |
- aree prevalentemente industriali |
CLASSE VI |
- aree esclusivamente industriali |
Per ogni Classe, in cui è stato suddiviso il territorio comunale, vengono
stabiliti i sopra citati valori limite.
Da ricordare l'art. 4 che conferma la validità del "criterio differenziale"
e permette un'ulteriore tutela per gli ambienti abitativi. Per questi il
rumore non deve comunque superare, al di la dei limiti assoluti previsti, il
rumore di fondo di più 5 dB di giorno e 3 dB di notte.
Stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne ed i requisiti acustici passivi degli edifici. Lo scopo è il contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Questo si concretizza:
Grandezze di riferimento e definizioni principali:
Scarica il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (formato PDF - 76 KB)
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici